-
È possibile ricircolare, previa filtrazione, anche in minima parte, l’aria proveniente dal locale per fumatori, al fine di ridurre i consumi per il riscaldamento/raffreddamento ?
L’aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile in altri ambienti dove non è consentito fumare, ma può essere solamente pulita e riciclata all’interno dello stesso locale fumatori, come previsto dalla norma europea EN 13779. Se l’aria non fosse trattata all’interno del locale fumatori non potrebbero piu’ essere usati i sistemi di riscaldamento e raffreddamento FAN-COIL o climatizzatori in pompa di calore che utilizzano il principio del riciclo dell’aria all’interno del locale dove vengono installati. Inoltre se l’aria all’interno del locale fumatori viene filtrata con apparecchiature ad altissima efficienza, le batterie di scambio termico delle attrezzature addette alla ventilazione e alla riossigenazione dei locali si mantengono efficienti nel tempo. Allo stato attuale della tecnologia i depuratori d’aria da soli non sono in grado di proteggere completamente i non fumatori dai rischi connessi all’esposizione del fumo passivo del tabacco ma questi in aggiunta agli scambiatori tutelano maggiormente la salute del fumatore (diminuendo i rischi di fumo passivo tra i fumatori stessi), sequestrano rapidamente gli inquinanti presenti nell’aria dopo l’utilizzo del locale fumatori, diminuiscono il rischio di migrazione degli inquinanti verso i locali occupati dai non fumatori e riducono la concentrazione dell’inquinamento presente nell’aria proveniente dall’esterno usata per ventilare e riossigenare gli ambienti.
-
Se il locale che si intende riservare ai fumatori è già dotato di aerazione artificiale, è possibile conteggiare il ricambio d’aria dell’impianto esistente?
Si, ma all’impianto esistente, si dovrà aggiungere la portata d’aria prevista dal DPCM 23/12/2003
di 30 litri/secondo per persona che è uguale a 108 mc/h a persona.
-
L'aria proveniente dai locali per fumatori può essere espulsa all'esterno utilizzando canne fumarie già in essere ?
Solo se un tecnico abilitato certifica l'idoneità a tale utilizzo. Rimane comunque l'obbligo di non creare disturbo o molestie a terzi per rumore, polveri, odori (da aria viziata).
-
Quali sono i passaggi che deve considerare l'esercente intenzionato a realizzare un vano riservato ai fumatori?
Per eseguire opere edilizie occorre seguire il consueto iter di autorizzazione edilizia (D.I.A. o Permesso di costruire). L'installazione di un impianto di condizionamento/ventilazione e' soggetta alla progettazione da parte di un tecnico abilitato in relazione agli adempimenti previsti in materia di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti. Nell'interesse dell'esercente, e' opportuno che venga richiesto al progettista non solo il dimensionamento dell' impianto (UNI 10339) ma anche il costo energetico di servizio dello stesso. Inoltre qualora l'intervento comporti l'ampliamento della superficie di somministrazione (nel caso di realizzazione di nuovi locali) occorre anche aggiornare l'autorizzazione sanitaria (Bar, Ristoranti,ecc) ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 327/80.
-
Un esercizio dispone di due locali, uno per fumatori, uno per non fumatori. Per accedere ai servizi igienici il cliente può passare nel locale per fumatori?
No, l'area per fumatori non puo' essere passaggio obbligato per non fumatori.
-
Nel caso di un esercizio pubblico, è possibile realizzare la sala per fumatori tramite l'installazione di pareti in materiale plastico o legno o vetro?
Si, a condizione che entrambi i nuovi locali presentino caratteristiche igienico-sanitarie e di sicurezza conformi ai requisiti minimi previsti da leggi e regolamenti: altezza interna, rapporti di aeroilluminazione, uscita di sicurezza, ecc...
-
I pubblici esercizi che dispongono di un solo locale potranno derogare al divieto di fumo?
No. Possono eventualmente, verificata la fattibilita' in base alle norme edilizie, suddividere il locale per ricavare un vano da destinare esclusivamente ai fumatori, nel rispetto di quanto indicato nell'allegato 1 del DPMC 23/12/03, con superficie inferiore al 50% della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio e tale da non costituire zona di passaggio obbligato per i non fumatori (ad esempio per raggiungere i servizi igienici).
-
Che dimensioni può avere il locale per fumatori negli "esercizi di ristorazione"?
Il terzo comma dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3 stabilisce che "negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b),devono essere adibiti ai non fumatori uno o piu'locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio". Il concetto viene precisato dalle "prescrizioni tecniche" di cui allegato al DPCM 29 dicembre 2003, laddove si stabilisce che la "superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art.51 della legge 16 gennaio 2003,n.3, deve comunque essere inferiore alla meta' della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio".
-
I pubblici esercizi che dispongono di un solo locale potranno derogare al divieto di fumo?
No. Possono eventualmente, verificata la fattibilita' in base alle norme edilizie, suddividere il locale per ricavare un vano da destinare esclusivamente ai fumatori, nel rispetto di quanto indicato nell'allegato 1 del DPMC 23/12/03, con superficie inferiore al 50% della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio e tale da non costituire zona di passaggio obbligato per i non fumatori (ad esempio per raggiungere i servizi igienici).
-
Un esercizio dispone di due locali, uno per fumatori, uno per non fumatori. Per accedere ai servizi igienici il cliente può passare nel locale per fumatori?
No, l'area per fumatori non può essere passaggio obbligato per non fumatori.