Utilità - Normative
Breve Guida per:
EER - COP INVERTER DIMENSIONAMENTO IMPIANTO IVA AGEVOLATA 4% - 10%
Conto Termico: come accedere agli incentivi Normativa Vigente Caldaie a Condensazione
EER – COP:
L’ Energy Efficiency Ratio indica l’efficienza elettrica di un climatizzatore mentre funziona in raffreddamento. Il COP, Coefficient Of Performance indica l’efficienza elettrica di un climatizzatore mentre funziona in riscaldamento.
Essi sono il rapporto tra consumo elettrico e resa termica, significa che un COP di 3,80 equivale a 3800 Watt Termici restituiti sotto forma di calore per ogni 1000 W di corrente elettrica consumata,
un EER di 3,80 equivale a 3800 Watt Termici assorbiti dall’ ambiente sotto forma di calore per ogni 1000 W di corrente elettrica consumata.
Pertanto: indici alti sono un segno di buona qualità del prodotto.
INVERTER:
Il climatizzatore inverter è dotato di un dispositivo elettronico, che aumentando o diminuendo il regime di rotazione del compressore, permette la modulazione della potenza erogata dalla macchina, in maniera proporzionale alla effettiva richiesta di "freddo" o "caldo", l'eliminazione quindi dei continui attacca e stacca del motore (condizionatore classico on/off), consente di ottenere un risparmio di energia elettrica tra il 30 e il 70 % su otto ore di funzionamento continuo.
I vantaggi:
- Rapidità nel raggiungimento della temperatura desiderata.
- Vi è un microprocessore che regola costantemente il compressore ed il ventilatore
- Sono scomparse le escursioni termiche tipiche dei compressori ON/OFF
Detto in parole povere
l’inverter è un climatizzatore che tramite la modulazione dell’invio di tensione al compressore è in grado di modulare la potenza del climatizzatore, ad esempio mentre un climatizzatore tradizionale ON/OFF sviluppa 9000 BTU costantemente, un INVERTER della solita potenza sviluppa da 3.000 a 12000 BTU circa, pertanto ha una resa variabile e di conseguenza dei consumi variabili con risparmi energetici di oltre il 50%.
Vi faccio un esempio:
Noi sappiamo per esperienza che una camera tradizionale di dimensioni 4 m x 4 m con altezza 2.80 con una finestra ed una porta, confinante con un altro piano od un solaio in cemento, insomma una camera tipo come ve ne sono in ogni abitazione, in tale ambiente vi sono carichi termici medi di circa 5.000/6.000 BTU da eliminare, pertanto installando un condizionatore tradizionale (ON/OFF) della potenzialità di 9.000 BTU, essendo costante la potenza, si avrà un consumo costante di 800 Watt, chiaramente con il condizionatore in funzione, nel solito ambiente installando un climatizzatore ad INVERTER di analoga potenza media cioè 9.000 BTU con un rendimento che va da 3000 a 12000 Btu si verificherà la seguente situazione — nei primi minuti il climatizzatore ad Inverter lavorerà alla potenza massima (a 12000 BTU circa 980 Watt di consumo) per soddisfare rapidamente le esigenze di raffrescamento/riscaldamento del locale, in seguito comincerà a scendere di potenza modulando ed abbassando i consumi (a 8.500 BTU circa 560 Watt) scendendo gradualmente fino a dare al locale esattamente la potenzialità di cui abbisogna con un risparmio di oltre il 50% di energia (ad esempio a 3000 BTU solo 160 Watt !!).
Si può facilmente intuire il motivo per il quale si stanno installando sempre più INVERTER e perché le aziende più importanti ed in grado di produrre maggiore tecnologia, stiano puntando essenzialmente su questo tipo di climatizzatori.
Concludendo ...........
Con il DC INVERTER i consumi sono inferiori del 10% di fronte ad un Inverter tradizionale e sono inferiori di ben il 50 - 70% circa di fronte ad un sistema ON/OFF pertanto anche se il climatizzatore costa qualcosa di più nei confronti di un condizionatore on/off questo maggior costo viene recuperato nel giro di poco tempo risparmiando sulle spese di energia elettrica.
Calcolo della Potenza Necessaria
Il calcolo che si potrà fare è puramente indicativo
DPR 74/2013 e Normativa F-GAS: il punto della situazione
In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica. Nell’Art. 1 del Decreto è chiaramente indicato che: “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014, gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione”. Cosa significa tutto ciò? E’ molto semplice, vuol dire che per qualsiasi impianto di climatizzazione estiva o invernale deve essere compilato il libretto di impianto. Quindi anche un piccolo monosplit da 9.000 btu/h è soggetto a questa regolamentazione. Nel Decreto, infatti, in nessun modo viene indicato un limite di potenza da considerare per la compilazione del libretto. Il libretto deve essere compilato in caso di nuova installazione dell’impianto o in sede di prima manutenzione.
All’interno del DPR 74/2013 vi sono, inoltre, le indicazione riguardo a un’altra verifica necessaria per gli impianti. L’Art.2 recita: “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto”. In questo caso le indicazioni sono più comprensibili: in base alla potenza dell’impianto sarà necessario (o meno) verificare efficienza energetica e funzionalità dei sistemi di regolazione del sistema; la tempistica minima è una volta ogni 4 anni. Le verifiche da effettuare sono chiaramente indicate nei documenti e riguardano: temperature di evaporazione e condensazione, temperature di surriscaldamento e sottoraffreddamento, temperatura dell’aria in diversi punti, ecc…
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione degli impianti termici nonché il rispetto di tutte le leggi in materia gravano sul “responsabile dell’impianto”, cioè sul proprietario, chi occupa l’unità immobiliare dove questo si trova, oppure è l’amministratore nel caso di impianti condominiali. Il responsabile può delegare un “terzo responsabile”, cioè un’impresa o un tecnico qualificato e abilitato iscritti negli elenchi professionali o di categoria e rispondenti a requisiti di idonea competenza tecnica.
Al fine di evitare confusione, è necessario rimarcare la differenza tra quanto descritto fino ad ora e quanto riportato nella normativa conosciuta come F-gas (Regolamento CE 842/2006). Il presente regolamento pone l’obbligo agli operatori di impianti di refrigerazione, aria condizionata e pompe di calore alla riduzione delle emissioni di gas fluorurati e gas ad effetto serra, dovuti all’utilizzo dei refrigeranti, attraverso un miglior contenimento e prevenzione delle perdite. Le tipologie di attrezzature che sono regolamentate dal presente regolamento e che utilizzano i gas fluorurati come i refrigeranti sono: macchine frigorifere, condizionatori d’aria e pompe di calore. In sostanza è necessario verificare periodicamente che le apparecchiature sopra indicate non siano soggette a perdite di gas in atmosfera. I modelli soggetti a tali controlli sono quelli contenenti più di 3 kg di gas (al di sotto di tale valore non è necessaria alcune verifica periodica). La frequenza dei controlli dipende sempre dalla quantità di gas contenuta nel circuito, es. per apparecchiature con quantità di gas comprese tra 3 e 30 kg una volta ogni anno. Le verifiche sono a carico del responsabile dell’impianto.
Concludendo, è necessario prestare attenzione alle tre richieste legate a un impianto di climatizzazione: libretto di impianto da compilare in qualsiasi caso, verifica di efficienza in base alla potenza dell’impianto e controlli su eventuali perdite in base alla quantità di gas contenuto nel circuito. In alcuni casi le leggi regionale potrebbero porre regole più restrittive.
ESEMPIO 1: Installazione di un mono split pompa di calore da 12.000 btu/h (3,6 kW). Contenuto di gas R410A pari a 0,85 kg.
- E’ necessario il libretto di impianto? Sì, poiché si tratta di un sistema di climatizzazione.
- E’ necessaria la verifica periodica di efficienza energetica? No, perché la potenza è al di sotto dei valori limite.
- E’ necessaria la verifica periodica di tenuta dell’impianto? No, perché il contenuto di gas è al di sotto dei 3 kg.
ESEMPIO 2: Installazione di un multi split pompa di calore, potenza 10,3 kW in raffrescamento e 11, 2 kW in riscaldamento. Contenuto di gas R410A pari a 3,38 kg.
- E’ necessario il libretto di impianto? Sì, poiché si tratta di un sistema di climatizzazione.
- E’ necessaria la verifica periodica di efficienza energetica? No, perché la potenza in raffrescamento è minore di 12 kW.
- E’ necessaria la verifica periodica di tenuta dell’impianto? Sì, perché il contenuto di gas è maggiore di 3 kg.
(tratto da Argoclima a cui spettano tutti i diritti)
E per le caldaie … ovviamente va compilato il libretto
Il nuovo modello di libretto è unico per tutti gli impianti definiti come termici, in particolare:
- Impianti di qualsiasi potenza ( stesso modello di libretto per impianti superiori o inferiori alla soglia dei 35 kW),
- Impianti utilizzanti generatori di qualsiasi tecnologia anche quelli ad energia rinnovabile
( dalle caldaie ai pannelli solari, alle pompe di calore per la climatizzazione e per la produzione di acqua calda sanitaria),
- Impianti destinati a qualsiasi servizio ( climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e/o produzione d’acqua calda sanitaria, altro );
- Il libretto, inoltre, contiene nuove sezioni per: trattamenti acqua, sistemi di regolazione e contabilizzazione e sistemi di emissione.
Il nuovo “libretto di impianto di climatizzazione” sostituisce gli esistenti “libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui all'art. 11 comma 9 del DPR n. 412/1993 e s.m.i.
La compilazione iniziale, per impianti nuovi comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice.
Per gli impianti già esistenti al 1 giugno 2014:
- la compilazione del libretto impianto di climatizzazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile
dell'impianto o eventuale terzo responsabile*;
* DECRETO 22 Novembre 2012 ( Modifica dell'All. A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.):
RESPONSABILE IMPIANTO è “l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario,
in caso di singole unita' immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti
diversi dalle persone fisiche;
TERZO RESPONSABILE DELL’IMPIANTO è la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative
vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità
degli impianti gestiti, e' delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del
controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
Il presente documento rappresenta una informazione tecnica, pertanto le informazioni presenti non esonerano gli operatori dall’osservanza di tutte le prescrizioni previste dalle Norme e dalle leggi vigenti in materia. Si rimanda alla lettura dei testi ufficiali delle Leggi e delle Norme che regolamentano la materia oggetto del presente lavoro.
Complilazione libretto impianto
Il D.M. 10/02/2014 ha introdotto i nuovi modelli per:
- il “Libretto di impianto per la climatizzazione”
- i “Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica”
Entro il 1° giugno 2014 (termine successivamente prorogato al 15 ottobre 2014 dal D.M. 20/06/2014), il Nuovo Libretto di Impianto
- deve essere redatto per tutti gli impianti, esistenti e di nuova installazione
- deve essere redatto per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla potenza termica
- deve essere redatto dall’installatore per i nuovi impianti e dal responsabile (o terzo responsabile) per quelli esistenti
- deve essere disponibile in forma cartacea o elettronica
- devono essere stampate e conservate, anche in formato elettronico, le schede pertinenti lo specifico impianto
- deve avere come allegato il vecchio libretto dell’impianto e di centrale
- deve essere consegnato in caso di alienazione del bene
- deve essere conservato per almeno 5 anni dalla dismissione del bene
- devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.M. 17/03/03 (Allegati I,II) e del D.Lgs 19/08/05 n. 192 (Allegati F e G) con i nuovi allegati conformi al D.M. 10 febbraio 2014.
Inoltre, il manutentore deve redigere specifici “Rapporti di Controllo” in caso di interventi di controllo e manutenzione su impianti di climatizzazione invernale di potenza utile nominale superiore ai 10 kW, e di climatizzazione estiva superiore ai 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Per redigere i Rapporti di Controllo dovranno essere utilizzati i nuovi modelli conformi agli allegati II,III,IV, e V del D.M. 10/02/2014 (che sostituiscono i vecchi allegati F e G del D.Lgs. 192/2005) da spedire prioritariamente, con strumenti informatici, all’Autorità competente.
I modelli da utilizzare per il rapporto di efficienza energetica sono suddivisi per tipologie impiantistiche :
- Tipo 1 - Impianti con cogeneratore di calore di fiamma (Allegati II)
- Tipo 2 - Gruppi Frigo – Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore (Allegato III)
- Tipo 3 - Scambiatori – Impianti alimentati da teleriscaldamento (Allegato IV)
- Tipo 4 - Impianti cogenerativi (Allegato V)